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TEXT CACHED
4 (Finalità principali)
La Regione, nell’esercizio delle funzioni e dei poteri
conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti
locali, in particolare:
promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al
lavoro, allo studio e alla cultura e la parità giuridica e sociale della donna,
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sostiene il pieno
esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori ed il loro
intervento negli indirizzi dell’economia;
garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto alla
protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle
generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto
tra città e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi
alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e all’attività
produttive, interviene per difendere il suolo e le foreste, per regolare le
acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento;
assicura l’assistenza sociale e la tutela sanitaria
uguale e gratuita, promuove l’istituzione delle unità sanitarie locali, attua
le misure necessarie per istituire un sistema di sicurezza sociale articolato
democraticamente, riconosce il contributo delle associazioni volontarie;
agisce perché siano assicurati a tutti i cittadini i
servizi sociali: la casa, i trasporti, le attività culturali, sportive,
turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei
familiari e della gioventù;
concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio
storico e artistico della Toscana, anche al fine di sviluppare il turismo e le
attività economiche connesse;
adotta e promuove le riforme necessarie per il
conseguimento di equi rapporti sociali nel settore agricolo e per il suo
riassetto produttivo, superando il presente regime fondiario e contrattuale,
riconosce nelle proprietà e nelle imprese individuali e associate dei
coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell’agricoltura
toscana, interviene a sostegno della professionalità agricola;
agevola e tutela l’artigianato, anche nelle sue forme
associate;
promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
promuove e agevola l’organizzazione delle attività
commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;
opera per il superamento degli squilibri territoriali e
settoriali nell’ambito della Regione, assume iniziative per le zone e le
comunità montane e contribuisce al superamento degli squilibri dell’intero
territorio nazionale;
contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica,
della cultura ed all’organizzazione dell’istruzione, anche universitaria;
assume iniziative per assicurare un’ampia e democratica
informazione, anche intervenendo nel controllo dei servizi pubblici relativi;
concorre all’attuazione di un sistema tributario
informato ai principî della capacità contributiva e della progressività;
favorisce l’espansione delle relazioni economiche e
culturali della Toscana con l’estero.
Per l’esercizio delle loro funzioni possono svolgere
indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone,
nonché‚ valersi dell’opera di esperti e di istituti.
64
(Delega di funzioni regionali)
Un’apposita legge regionale, emanata previa
consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali
sulle modalità e i limiti dell’esercizio del potere di delega di funzioni
regionali.
Gli enti locali devono essere consultati in ordine al
contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti
organizzativi e finanziari.
I regolamenti meramente esecutivi di norme legislative non
possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le
relative norme legislative.
30
(Annullamento o abrogazione di leggi regionali)
Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche
parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a
seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum,
la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta
all’ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della
sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla
proclamazione dei risultati del referendum.
Gli studi preparatori per gli atti della programmazione
economica, per i provvedimenti su problemi economici e sociali e, in generale,
la consulenza e gli studi sugli aspetti economici e sociali dell’attività
regionale, sono di norma affidati ad un organismo di ricerca la cui
organizzazione ed i cui compiti sono definiti dalla legge regionale.
68
(Enti comprensoriali)
Al fine di realizzare un’organica programmazione
economica e sociale, un ulteriore decentramento e una organizzazione fondata su
ambiti territoriali adeguati, la Regione promuove e favorisce la costituzione di
enti comprensoriali anche prevedendo interventi finanziari e delegando ad essi l’esercizio
di proprie funzioni amministrative.
III
Fino all’entrata in vigore della legge regionale di cui
all’articolo 70, il controllo è esercitato dal Comitato regionale, secondo le
modalità previste dalle leggi vigenti, sia direttamente che attraverso le
proprie sezioni in conformità ai criteri di decentramento che saranno indicati
dal Consiglio.
Ogni Consigliere ha diritto di ottenere copia dei
provvedimenti della Regione, degli Enti e delle aziende da essa dipendenti e dei
relativi atti preparatori.
Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate
immediatamente dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
51
(Organismi di ricerca per la programmazione)
La Regione può istituire organismi o avvalersi di
organismi esistenti per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del
programma regionale di sviluppo economico, dei piani di intervento settoriale e
allo svolgimento delle attività della Regione, degli enti locali e degli altri
enti e associazioni interessate.
77
(Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali)
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione
totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo
richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero
quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un
decimo della popolazione della Regione.
75
(Iniziativa popolare)
L’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e,
con i limiti stabiliti dalla legge regionale, degli atti amministrativi spetta a
tremila elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio
provinciale, a ciascun Consiglio di valle o Comunità montana e a ciascuno degli
enti di cui all’articolo 68.
Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o
Province o, comunque, essere loro emanazione diretta.
Oltre allo svolgimento dei compiti suindicati, i
componenti la Giunta possono essere delegati a firmare atti che costituiscono
mera esecuzione di deliberazioni della Giunta.
66
(Revoca della delega e sostituzione)
La delega è revocata con legge regionale, sentiti gli
enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali.
78
(Referendum su provvedimenti amministrativi)
Possono essere sottoposti a referendum, nei modi e con i
limiti stabiliti dalla legge regionale, i provvedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio.
Possono disporre ispezioni, ottenere l’esibizione di
atti e di documenti, convocare il personale dell’amministrazione regionale e
degli uffici codipendenti che è tenuto a presentarsi e non può opporre il
segreto di ufficio.
Il presidente e i componenti la Giunta hanno il diritto e,
se richiesti, l’obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute
delle Commissioni.
Statuto della Toscana, 1970
7 (Prima riunione del Consiglio)
Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del
Presidente del Consiglio uscente non prima di venti e non oltre trenta giorni
dalla proclamazione degli eletti.
All’elezione dei due vice Presidenti, dei due Segretari
questori e dei due Segretari
si procede con votazioni separate a scrutinio segreto.
25
(Approvazione delle leggi o dei regolamenti)
Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali
della legge, l’approva articolo per articolo e, dopo il coordinamento, con
votazione finale.
Si riunisce inoltre per
iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o
di dieci Consiglieri o di tre Presidenti di gruppo.
31
(Riassunzione di precedenti proposte)
Il Consiglio può decidere di riassumere, nelle forme e
con le modalità stabilite dal Regolamento interno, le proposte presentate nella
precedente legislatura.
A tal fine il personale regionale potrà essere comandato
presso gli enti locali delegati, con il loro consenso, restando a carico della
Regione ogni onere relativo.
Il personale trasferito alla Regione dallo Stato o da
altri enti pubblici conserva i diritti economici acquisiti.
La Regione, allo scopo di garantire il carattere
democratico della programmazione nazionale e regionale in tutte le sue fasi
assicura la partecipazione degli enti locali e l’autonomo apporto delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della
cooperazione e delle organizzazioni di categoria.
Qualora l’ente delegato non provveda in ordine ai
singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta sentita la commissione
consiliare competente può sostituirsi ad esso.
40
(Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di
componenti la Giunta)
Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente
sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
39
(Revoca della Giunta e del suo Presidente)
La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati
congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un
quinto dei Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello
nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri che partecipano al voto.
36
(Numero dei componenti la Giunta)
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di
componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici (3).
Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, ha accesso agli
uffici della Regione, degli enti e delle aziende da esse dipendenti e può
prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.
La legge regionale può prevedere che, per compiti
speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative,
siano conferiti incarichi per periodi determinati a condizioni stabilite
contrattualmente.
Ciascun componente la Giunta può essere incaricato da
quest’ultima di seguire determinate questioni attinenti all’attività
regionale, riferendo continuamente su di esse, facendo proposte di intervento e
curando l’esatta esecuzione delle decisioni della Giunta.
73
(Enti locali e partecipazione)
La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti
comprensoriali sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di
loro specifico interesse.
La Regione consulta periodicamente i Comuni, le Province,
gli enti comprensoriali e gli enti locali delegati a norma dell’articolo 57
sui problemi che attengono alla attività della Regione.
29
(Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti)
I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla
scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data
della promulgazione.
(deliberato il 26 novembre 1970 e vigente fino all'11 febbraio 2005) TITOLO I - La Regione Toscana Artt.
Il Consiglio, presieduto provvisoriamente dal Consigliere
più anziano di età, procede immediatamente alla elezione del presidente e
degli altri componenti l’ufficio di presidenza.
24
(Esame preliminare delle proposte di legge o di
regolamento)
Le proposte di legge o di regolamento, redatte in
articoli, sono presentate al Presidente del Consiglio il quale, salvo il
disposto dell’articolo 76, primo comma, ne cura immediatamente la
distribuzione ai Consiglieri e le trasmette alle Commissioni competenti in
conformità alle esigenze di programmazione dei lavori determinate ai sensi dell’articolo
14.
Essa si colloca nell’ordinamento costituzionale della
Repubblica italiana come strumento di decentramento del potere, di rafforzamento
della democrazia e di promozione delle autonomie locali.
58
(Enti dipendenti dalla Regione)
Gli enti e le aziende regionali sono istituiti con legge
regionale che ne determina i fini, le attribuzioni, l’organizzazione, le
caratteristiche del rapporto di dipendenza in modo che la loro attività sia
conforme alle direttive della Regione.
Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del
Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non provveda
alla convocazione richiestagli.
12
(Gruppi consiliari)
I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o
più Consiglieri ai quali sono forniti gli strumenti e, sui fondi attribuiti al
Consiglio dal Bilancio regionale, i mezzi necessari per lo svolgimento delle
loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
47
(Funzioni del Presidente della Giunta)
Il Presidente della Giunta:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
c) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l’ordine
del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione essendone responsabile verso la Giunta e il Consiglio e
uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
e) rappresenta in giudizio la Regione e promuove
davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni
possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
f) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo
in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione;
g) esercita le altre attribuzioni espressamente
conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
19
(Poteri delle Commissioni)
Le Commissioni, per le materie di loro competenza,
esercitano le funzioni referenti, seguono l’attuazione delle deliberazioni
consiliari e l’andamento dell’amministrazione regionale.
Gli organi amministrativi degli enti e
delle aziende sono nominati, in modo da rappresentarvi la minoranza, dal
Consiglio che potrà scioglierli in caso di inosservanza di direttive di
particolare rilievo.
18
(Commissioni consiliari)
Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o
temporanee su oggetti determinati composte in relazione all’entità numerica
dei gruppi secondo le norme del Regolamento.
81
(Agevolazioni per l’iniziativa e il referendum)
La legge regionale dispone particolari agevolazioni per la
raccolta e l’autenticazione delle firme necessarie per le proposte di
iniziativa popolare e di referendum.
1 (La Regione Toscana)
La Toscana è Regione autonoma nell’unità della
Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, sulla base e nei limiti della
Costituzione e secondo il presente Statuto.
74
(Petizione)
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio
per richiederne l’intervento o per sollecitare la adozione di provvedimenti d’interesse
generale.
In casi straordinari di necessità e di urgenza, su
richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, o
di tre Presidenti di gruppo, il Consiglio è convocato al più presto e comunque
non oltre cinque giorni per deliberare sul merito delle proposte avanzate.
I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono
presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente
al bilancio regionale.
È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
toscana.
La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero
dei componenti la Giunta alla metà di quello iniziale, comporta di diritto la
decadenza dell’intera Giunta.
71
(Partecipazione)
La Regione riconosce i partiti politici come strumenti
fondamentali per la determinazione della politica regionale ed individua come
centri essenziali di partecipazione dei cittadini gli enti territoriali, i
sindacati, il movimento cooperativo e tutte le altre formazioni sociali.
Al Presidente o ad uno o più componenti la Giunta è
altresì affidata da quest’ultima la direzione organizzativa degli uffici
regionali.
La delega è conferita con legge regionale che
provvede in ordine ai mezzi necessari agli enti delegati per far fronte ai
relativi oneri aggiuntivi.
Esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali inclusi quelli di
cui all’articolo 68 dello Statuto, o valendosi dei loro uffici.
e patrimonio regionale
48 - 56
TITOLO V - L'amministrazione
regionale
57 - 62
TITOLO VI - Gli Enti
locali
63 - 70
TITOLO VII - Partecipazione,
iniziativa .
Le dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di
componenti la Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
32
(Procedimento degli atti amministrativi)
Il procedimento di formazione degli atti amministrativi di
competenza del Consiglio è disciplinato dalla legge regionale di cui all’articolo
60 salve, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal presente Statuto
per l’approvazione delle leggi e dei regolamenti e per l’urgenza.
È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione toscana.
69
(Circoscrizioni comunali)
La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante
referendum, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni,
procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
II
Il comando del personale dipendente dalle amministrazioni
dello Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici, è richiesto dalla Giunta
alle amministrazioni interessate sulla base delle necessità e dei criteri di
selezione approvati dal Consiglio.
121 della
Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti
che coinvolgano interessi della Regione;
i) elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all’elezione del
Presidente della Repubblica;
l) Esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della
Regione su tutte le questioni di interesse regionale;
m) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133
della Costituzione;
n) provvede all’istituzione di nuovi Comuni, alla
modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell’Art.
I provvedimenti relativi al personale addetto alle
aziende autonome ed agli enti dipendenti sono presi d’intesa con i loro organi
amministrativi.
3 (Principi generali)
La Regione Toscana fonda la propria azione sui principi di
libertà, di giustizia, di eguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l’attuazione.
44
(Funzionamento della Giunta)
La Giunta delibera validamente con l’intervento della
maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
48
(Programma regionale di sviluppo economico)
La legge regionale determina gli strumenti della
programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi
ai criteri della partecipazione di cui all’articolo 5.
La Regione opera affinché‚ l’organizzazione
periferica dello Stato sia adeguata all’articolazione territoriale indicata
dagli enti locali e dalla Regione stessa.
53
(Bilanci regionali)
Al bilancio preventivo è allegata una relazione sulla
situazione economica e sociale della Regione ed una sullo stato di attuazione
del programma, dei piani settoriali, dei singoli progetti od opere della Regione
stessa, con la indicazione dei risultati finanziari ed operativi.
I provvedimenti relativi al personale addetto agli uffici
del Consiglio sono presi su richiesta dell’ufficio di presidenza del Consiglio
e d’intesa col medesimo.
Fino all’elezione della nuova Giunta, la Giunta
revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.
referendum
71 - 82
TITOLO VIII -
Revisione
dello Statuto
83
TITOLO I - LA REGIONE TOSCANA
Art.
67
(Utilizzazione degli uffici degli enti locali)
L’utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene
in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.
70
(Controllo sugli enti locali)
Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli
deliberati nell’esercizio di funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da
un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato in
armonia con i principî contenuti nell’articolo 130 della Costituzione.
Il Consiglio in particolare:
a) esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione;
b) delibera gli atti d’intervento della Regione nella
programmazione nazionale;
c) determina gli indirizzi della programmazione
regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano
urbanistico e gli altri piani regionali;
d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi
della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza lo storno dei
fondi da un capitolo ad un altro; autorizza l’esercizio provvisorio;
e) approva i piani concernenti opere pubbliche e i
relativi finanziamenti;
f) istituisce i tributi propri della regione;
g) delibera l’assunzione di mutui e l’emissione di
prestiti;
h) delibera, ai sensi dell’Art.
14
(Ordine dei lavori) Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle
Commissioni il Presidente convoca periodicamente l’ufficio di presidenza
integrata dai Presidenti dei gruppi e dai Presidenti delle Commissioni
permanenti per sentirne il parere.
La legge regionale determina lo stato giuridico ed
economico del personale, stabilisce procedimenti che garantiscano a tutti i
cittadini condizioni di eguaglianza nell’assunzione agli uffici regionali e
assicura l’esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti della
Regione.
Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della
Regione Toscana sono stabilite con legge regionale.
63
(La Regione e le autonomie locali)
La Regione adegua i principî e i metodi della propria
attività alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
L’elezione è preceduta da un dibattito su documenti
politico-programmatici, presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati
alla Regione e comprendenti l’indicazione del candidato alla presidenza e la
proposta di composizione della Giunta.
La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale,
garantisce la disponibilità dei dati raccolti dagli uffici propri e da quelli
degli enti ed aziende da essa dipendenti.
8 (Ufficio di Presidenza)
L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da
due vice Presidenti e da quattro Segretari, due dei quali con funzioni di
questore.
41, secondo comma, nell’ipotesi
di dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la Giunta, il
Consiglio è convocato entro trenta giorni per l’integrazione della Giunta che
avviene con le modalità previste dall’Art.
62
(Il personale regionale)
Il personale della Regione, delle aziende e degli enti
dipendenti è assegnato ad un ruolo organico unico approvato con legge
regionale.
21, gli schemi del programma
regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico e degli altri piani
regionali;
c) cura l’attuazione del programma e dei piani della
Regione;
d) delibera lo storno di fondi da un articolo all’altro
dello stesso capitolo del bilancio, dandone comunicazione immediata al
Consiglio;
e) amministra il patrimonio e il demanio della Regione;
f) coordina l’attività degli uffici degli enti e
delle aziende regionali;
g) delibera i contratti della Regione nei modi e con i
limiti stabiliti dalla legge regionale;
h) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e
i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio;
i) delibera in materia di liti attive e passive,
rinunce e transazioni nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
l) delibera sui progetti di lavori uniformandosi ai
piani generali concernenti l’esecuzione delle opere pubbliche;
m) adotta i provvedimenti relativi al personale;
n) decide i ricorsi amministrativi.
Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la
personalità dell’uomo, sostiene il libero svolgimento della vita sociale
nella pluralità dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali e
favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e i
termini per l’esame delle proposte in Commissione e può prevedere procedure
abbreviate per le proposte dichiarate urgenti dal Consiglio.
45
(Organizzazione interna della Giunta)
Le attività conseguenti alle competenze della Giunta sono
svolte collegialmente.
9 (Autonomia del Consiglio)
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale
e, nell’ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, anche autonomia
contabile.
Per le attività rivolte allo sviluppo economico-sociale e
culturale o per l’erogazione di servizi di livello regionale, che per loro
speciale natura e dimensione non possono essere delegate agli enti di cui al
primo comma, la Regione, sentiti tali enti e le organizzazioni sociali
interessate, può promuovere la costituzione di enti o aziende a carattere
consortile fra gli enti locali, istituire enti o aziende regionali; promuovere
la costituzione di società di diritto privato nelle quali sia assicurata la
prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali o assumervi
partecipazioni.
79
(Limiti al referendum)
Non possono essere abrogati mediante referendum il
programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti
il bilancio e i tributi.
23
(Iniziativa)
L’iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti
amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed
alla Giunta.
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