sport e società

 

BANDI DI CONCORSO PER ENTI PUBBLICI E LOCALI

concorsi in abruzzo
concorsi in calabria
concorsi in campania
concorsi in emilia romagna
concorsi in friuli
concorsi in liguria
concorsi in lombardia
concorsi in molise
concorsi in piemonte
concorsi in puglia
concorsi in sardegna
concorsi in sicilia
concorsi in trentino
concorsi in umbria
concorsi in veneto
concorsi nel lazio
concorsi nelle marche








RELATED LINK







sport e società

back home









HOME > CONCORSI E GARE D'APPALTO IN ITALIA > BANDI DI CONCORSO PER ENTI PUBBLICI E LOCALI

CONCORSI IN TOSCANA











TEXT CACHED
Regione Toscana - Rete dei Servizi - Gare
bandi di gara "lavori pubblici" del Ministero Infrastrutture.
Bandi della banca dati del SITAT Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (ex D.
Bandi di gara pubblicati sul BURT (Bollettino Ufficiale della R.
Infopoint Europa , opportunità di lavoro, di studio e di finanziamneto offerte dall'Unione Europea opportunità in Toscana.
Appalti in Regione Toscana
ricerca incrociata tra banche dati sui bandi di gara nei campi descrizione e oggetto:.
gare, bandi, aste
bandi pubblicati sul Supplemento Gazzetta Ufficiale Comunità Europea.



aste, gare, bandivalutazione:
contenuti: gare, bandi, aste




TEXT CACHED
BANDO DI GARA PER LAVORI DI RESTAURO DI BENI STORICI CULTURALI (ACQUEDOTTO MEDICEO E FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA) - LAVORI EDILI Scadenza presentazione domande: ore 12 del giorno 3 aprile 2007 Documenti disponibili per il download: Bando di Gara Capitolato d'appalto Elenco prezzi Computo metrico.
Gare di appalto

L’agevolazione viene concessa per l’abbattimento di interessi su prestiti d’onore con banche convenzionate con fidi toscana, per un importo massimo di € 5000,00.
BANDI E GARE DI CUI SONO SCADUTI I TERMINI DI PRESENTAZIONE.



valutazione:
contenuti: concorsi in toscana




TEXT CACHED
rende disponibili i concorsi esistenti in banca dati organizzati per: ente, ultimi bandi usciti, fonte di pubblicazione, provincia.
dati Concorsi Pubblici Il nuovo motore di ricerca della Banca Dati Concorsi relativi agli Enti Pubblici della Regione Toscana.

Regione Toscana
Ricordiamo che gli unici testi definitivi sono quelli pubblicati su: "Gazzetta Ufficiale" e "Bollettino Ufficiale della Regione Toscana" a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.



valutazione:
contenuti: concorsi in toscana




TEXT CACHED
it : la guida alle opportunità! Servizio di informazione ed aggiornamento quotidiano su concorsi ed opportunità lavorative.
Ultimo aggiornamento 2007-01-14 a cura di Biblioteca dei servizi bibliografici della Regione Toscana.
Regione Toscana. Cultura. Virtual reference desk
Enti e tribunali Nel sito sono raccolti tutti gli avvisi di pubblicità legale pubblicati quotidianamente dalla A.
Concorsi La banca dati dei concorsi divisa in "sintesi" e "avvisi": le "sintesi" contengono tutte le informazioni essenziali relative al concorso, mentre gli "avvisi" hanno solo lo scopo di segnalare il concorso.
Ministero di grazia e giustizia Data: Assente Soggetti: Amministrazione pubblica - Servizi pubblici Tipologia: Indice ragionato Classe: 350000 945 Lingua: ITA.
Le "sintesi" comprendono tutti i bandi tratti dal BURT, dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, quelli banditi da aziende municipalizzate, consorzi ed istituzioni della Regione Toscana ed una selezione di quelli pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale, suddivisi per sede di lavoro; gli "avvisi" comprendono tutti gli altri concorsi pubblicati sulla GU.
Autori: Toscana Data: Assente Soggetti: Marchi - Stemmi - Regione Toscana Tipologia: Sito di carattere generale Classe: 352.
it Il sito si rivolge in primo luogo ai cittadini, fornendo loro informazione aggiornata sulle pubbliche amministrazioni e servizi quali il calcolo del codice fiscale, la modulistica per l'autocertificazione, la difesa civica on line, l'elenco dei concorsi pubblici.
Autori: Toscana Data: Assente Soggetti: Comunità montane - Toscana Tipologia: Indice Classe: 352.
I bilanci della Regione Toscana Disponibili il bilancio annuale e pluriennale di previsione (corredati di grafici, tabelle e confronti), il rendiconto, i testi delle leggi di bilancio e della finanziaria.
Jobonline : il lavoro in Italia Servizi disponibili: offerte di lavoro, concorsi pubblici, formazione e ricerca, informazioni per le imprese, archivio news, newsletter Autori: MediaLabor Data: Lavoro - Offerta - Concorsi pubblici - Corsi di formazione Tipologia: Servizio informativo Classe: 331.
Settore Sistema della finanza locale Data: Assente Soggetti: Finanza locale - Enti locali - Toscana Tipologia: Banca dati Classe: 914.
Formazione Data: Concorsi pubblici - Lavoro - Offerta Tipologia: Periodico elettronico Classe: 351.
Autori: Toscana Data: Amministrazioni locali - Servizi pubblici - Automazione - Toscana Tipologia: Portale Classe: 352.
Data: Assente Soggetti: Gare d'appalto - Concorsi pubblici - Aste giudiziarie Tipologia: Banca dati Classe: 350.
Autori: Casarin, Graziella - Biblioteca comunale, Fiesole Data: 04-02-2001 (creazione) Soggetti: Amministrazione pubblica - Servizi pubblici - Moduli Tipologia: Indice Classe: 350000 945 Lingua: ITA.
Stemma e marchio della Regione Toscana La storia dello stemma della Regione Toscana ed informazioni legali e tecniche per il suo impiego.
Servizio pubblicazione programmazioni, avvisi, bandi ed esiti di gara La banca dati consente la consultazione gratuita di tutti gli avvisi e i bandi di gara d'appalto di lavori pubblici.
Osservatorio regionale appalti concessioni e opere pubbliche Data: Assente Soggetti: Appalti - Collaudi - Aggiudicazioni - Toscana Tipologia: Banca dati Classe: 350.
Contiene: Banca dati dei regolamenti comunali tributari Autori: Ancitel - Associazione nazionale dei comuni d'Italia Data: Comuni - Enti locali - Autonomia - Bilanci pubblici - Legislazione - Statistiche - Italia Tipologia: Sito di carattere generale Classe: 352.
Banca dati Concorsi Pubblici La banca dati, aggiornata il martedì e il venerdì, contiene i bandi di concorso pubblicati in Gazzetta ufficiale e nel BURT, relativi agli enti pubblici della Toscana.
SITAT L'accesso alle banche dati SITAT (Sistema informativo telematico appalti Toscana) riservato agli enti, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria ed alle casse edili, agli operatori economici con sede in Toscana.
) Soggetti: Lavoro - Offerta - Concorsi pubblici - Toscana - Italia Tipologia: Banca dati Classe: 351.
Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici Data: Assente Soggetti: Appalti - Bandi di gara - Lavori pubblici Tipologia: Banca dati Classe: 350.
Autori: Toscana Data: Assente Soggetti: Bilanci - Toscana Tipologia: Sito di carattere generale Classe: 353.
Il Virtual reference desk per le biblioteche pubbliche è un repertorio ragionato di risorse Internet, organizzato per materia secondo la Classificazione decimale Dewey
I siti delle comunità montane (Toscana) Elenco dei siti web delle comunità montane della Toscana.



valutazione:
contenuti: concorsi in toscana




TEXT CACHED
4 (Finalità principali) La Regione, nell’esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, in particolare: promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio e alla cultura e la parità giuridica e sociale della donna, tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori ed il loro intervento negli indirizzi dell’economia; garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra città e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e all’attività produttive, interviene per difendere il suolo e le foreste, per regolare le acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento; assicura l’assistenza sociale e la tutela sanitaria uguale e gratuita, promuove l’istituzione delle unità sanitarie locali, attua le misure necessarie per istituire un sistema di sicurezza sociale articolato democraticamente, riconosce il contributo delle associazioni volontarie; agisce perché siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali: la casa, i trasporti, le attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari e della gioventù; concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Toscana, anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse; adotta e promuove le riforme necessarie per il conseguimento di equi rapporti sociali nel settore agricolo e per il suo riassetto produttivo, superando il presente regime fondiario e contrattuale, riconosce nelle proprietà e nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell’agricoltura toscana, interviene a sostegno della professionalità agricola; agevola e tutela l’artigianato, anche nelle sue forme associate; promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione; promuove e agevola l’organizzazione delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori; opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali nell’ambito della Regione, assume iniziative per le zone e le comunità montane e contribuisce al superamento degli squilibri dell’intero territorio nazionale; contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, della cultura ed all’organizzazione dell’istruzione, anche universitaria; assume iniziative per assicurare un’ampia e democratica informazione, anche intervenendo nel controllo dei servizi pubblici relativi; concorre all’attuazione di un sistema tributario informato ai principî della capacità contributiva e della progressività; favorisce l’espansione delle relazioni economiche e culturali della Toscana con l’estero.
Per l’esercizio delle loro funzioni possono svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone, nonché‚ valersi dell’opera di esperti e di istituti.
64 (Delega di funzioni regionali) Un’apposita legge regionale, emanata previa consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali sulle modalità e i limiti dell’esercizio del potere di delega di funzioni regionali.
Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari.
I regolamenti meramente esecutivi di norme legislative non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
30 (Annullamento o abrogazione di leggi regionali) Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all’ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum.
Gli studi preparatori per gli atti della programmazione economica, per i provvedimenti su problemi economici e sociali e, in generale, la consulenza e gli studi sugli aspetti economici e sociali dell’attività regionale, sono di norma affidati ad un organismo di ricerca la cui organizzazione ed i cui compiti sono definiti dalla legge regionale.
68 (Enti comprensoriali) Al fine di realizzare un’organica programmazione economica e sociale, un ulteriore decentramento e una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, la Regione promuove e favorisce la costituzione di enti comprensoriali anche prevedendo interventi finanziari e delegando ad essi l’esercizio di proprie funzioni amministrative.
III Fino all’entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 70, il controllo è esercitato dal Comitato regionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, sia direttamente che attraverso le proprie sezioni in conformità ai criteri di decentramento che saranno indicati dal Consiglio.
Ogni Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli Enti e delle aziende da essa dipendenti e dei relativi atti preparatori.
Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate immediatamente dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
51 (Organismi di ricerca per la programmazione) La Regione può istituire organismi o avvalersi di organismi esistenti per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del programma regionale di sviluppo economico, dei piani di intervento settoriale e allo svolgimento delle attività della Regione, degli enti locali e degli altri enti e associazioni interessate.
77 (Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali) È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo della popolazione della Regione.
75 (Iniziativa popolare) L’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti stabiliti dalla legge regionale, degli atti amministrativi spetta a tremila elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o Comunità montana e a ciascuno degli enti di cui all’articolo 68.
Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province o, comunque, essere loro emanazione diretta.
Oltre allo svolgimento dei compiti suindicati, i componenti la Giunta possono essere delegati a firmare atti che costituiscono mera esecuzione di deliberazioni della Giunta.
66 (Revoca della delega e sostituzione) La delega è revocata con legge regionale, sentiti gli enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali.
78 (Referendum su provvedimenti amministrativi) Possono essere sottoposti a referendum, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.
Possono disporre ispezioni, ottenere l’esibizione di atti e di documenti, convocare il personale dell’amministrazione regionale e degli uffici codipendenti che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto di ufficio.
Il presidente e i componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni.
Statuto della Toscana, 1970
7 (Prima riunione del Consiglio) Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del Presidente del Consiglio uscente non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
All’elezione dei due vice Presidenti, dei due Segretari questori e dei due Segretari si procede con votazioni separate a scrutinio segreto.
25 (Approvazione delle leggi o dei regolamenti) Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali della legge, l’approva articolo per articolo e, dopo il coordinamento, con votazione finale.
Si riunisce inoltre per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di dieci Consiglieri o di tre Presidenti di gruppo.
31 (Riassunzione di precedenti proposte) Il Consiglio può decidere di riassumere, nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento interno, le proposte presentate nella precedente legislatura.
A tal fine il personale regionale potrà essere comandato presso gli enti locali delegati, con il loro consenso, restando a carico della Regione ogni onere relativo.
Il personale trasferito alla Regione dallo Stato o da altri enti pubblici conserva i diritti economici acquisiti.
La Regione, allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione nazionale e regionale in tutte le sue fasi assicura la partecipazione degli enti locali e l’autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e delle organizzazioni di categoria.
Qualora l’ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta sentita la commissione consiliare competente può sostituirsi ad esso.
40 (Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta) Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
39 (Revoca della Giunta e del suo Presidente) La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un quinto dei Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri che partecipano al voto.
36 (Numero dei componenti la Giunta) La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici (3).
Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da esse dipendenti e può prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.
La legge regionale può prevedere che, per compiti speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative, siano conferiti incarichi per periodi determinati a condizioni stabilite contrattualmente.
Ciascun componente la Giunta può essere incaricato da quest’ultima di seguire determinate questioni attinenti all’attività regionale, riferendo continuamente su di esse, facendo proposte di intervento e curando l’esatta esecuzione delle decisioni della Giunta.
73 (Enti locali e partecipazione) La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti comprensoriali sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di loro specifico interesse.
La Regione consulta periodicamente i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali e gli enti locali delegati a norma dell’articolo 57 sui problemi che attengono alla attività della Regione.
29 (Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti) I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data della promulgazione.
(deliberato il 26 novembre 1970 e vigente fino all'11 febbraio 2005) TITOLO I - La Regione Toscana                      Artt.
Il Consiglio, presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età, procede immediatamente alla elezione del presidente e degli altri componenti l’ufficio di presidenza.
24 (Esame preliminare delle proposte di legge o di regolamento) Le proposte di legge o di regolamento, redatte in articoli, sono presentate al Presidente del Consiglio il quale, salvo il disposto dell’articolo 76, primo comma, ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e le trasmette alle Commissioni competenti in conformità alle esigenze di programmazione dei lavori determinate ai sensi dell’articolo 14.
Essa si colloca nell’ordinamento costituzionale della Repubblica italiana come strumento di decentramento del potere, di rafforzamento della democrazia e di promozione delle autonomie locali.
58 (Enti dipendenti dalla Regione) Gli enti e le aziende regionali sono istituiti con legge regionale che ne determina i fini, le attribuzioni, l’organizzazione, le caratteristiche del rapporto di dipendenza in modo che la loro attività sia conforme alle direttive della Regione.
Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione richiestagli.
12 (Gruppi consiliari) I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o più Consiglieri ai quali sono forniti gli strumenti e, sui fondi attribuiti al Consiglio dal Bilancio regionale, i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
47 (Funzioni del Presidente della Giunta) Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) promulga le leggi e i regolamenti regionali; c) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l’ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta; d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso la Giunta e il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; e) rappresenta in giudizio la Regione e promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza; f) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione; g) esercita le altre attribuzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
19 (Poteri delle Commissioni) Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l’attuazione delle deliberazioni consiliari e l’andamento dell’amministrazione regionale.
Gli organi amministrativi degli enti e delle aziende sono nominati, in modo da rappresentarvi la minoranza, dal Consiglio che potrà scioglierli in caso di inosservanza di direttive di particolare rilievo.
18 (Commissioni consiliari) Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o temporanee su oggetti determinati composte in relazione all’entità numerica dei gruppi secondo le norme del Regolamento.
81 (Agevolazioni per l’iniziativa e il referendum) La legge regionale dispone particolari agevolazioni per la raccolta e l’autenticazione delle firme necessarie per le proposte di iniziativa popolare e di referendum.
1 (La Regione Toscana) La Toscana è Regione autonoma nell’unità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, sulla base e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.
74 (Petizione) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per richiederne l’intervento o per sollecitare la adozione di provvedimenti d’interesse generale.
In casi straordinari di necessità e di urgenza, su richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, o di tre Presidenti di gruppo, il Consiglio è convocato al più presto e comunque non oltre cinque giorni per deliberare sul merito delle proposte avanzate.
I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione toscana.
La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei componenti la Giunta alla metà di quello iniziale, comporta di diritto la decadenza dell’intera Giunta.
71 (Partecipazione) La Regione riconosce i partiti politici come strumenti fondamentali per la determinazione della politica regionale ed individua come centri essenziali di partecipazione dei cittadini gli enti territoriali, i sindacati, il movimento cooperativo e tutte le altre formazioni sociali.
Al Presidente o ad uno o più componenti la Giunta è altresì affidata da quest’ultima la direzione organizzativa degli uffici regionali.
La delega è conferita con legge regionale che provvede in ordine ai mezzi necessari agli enti delegati per far fronte ai relativi oneri aggiuntivi.
Esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali inclusi quelli di cui all’articolo 68 dello Statuto, o valendosi dei loro uffici.
e patrimonio regionale         48 - 56 TITOLO V - L'amministrazione regionale              57 - 62 TITOLO VI - Gli Enti locali                                    63 - 70 TITOLO VII - Partecipazione, iniziativa .
Le dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
32 (Procedimento degli atti amministrativi) Il procedimento di formazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio è disciplinato dalla legge regionale di cui all’articolo 60 salve, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l’approvazione delle leggi e dei regolamenti e per l’urgenza.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione toscana.
69 (Circoscrizioni comunali) La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante referendum, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
II Il comando del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici, è richiesto dalla Giunta alle amministrazioni interessate sulla base delle necessità e dei criteri di selezione approvati dal Consiglio.
121 della Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti che coinvolgano interessi della Regione; i) elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica; l) Esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della Regione su tutte le questioni di interesse regionale; m) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; n) provvede all’istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell’Art.
I provvedimenti relativi al personale addetto alle aziende autonome ed agli enti dipendenti sono presi d’intesa con i loro organi amministrativi.
3 (Principi generali) La Regione Toscana fonda la propria azione sui principi di libertà, di giustizia, di eguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l’attuazione.
44 (Funzionamento della Giunta) La Giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
48 (Programma regionale di sviluppo economico) La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi ai criteri della partecipazione di cui all’articolo 5.
La Regione opera affinché‚ l’organizzazione periferica dello Stato sia adeguata all’articolazione territoriale indicata dagli enti locali e dalla Regione stessa.
53 (Bilanci regionali) Al bilancio preventivo è allegata una relazione sulla situazione economica e sociale della Regione ed una sullo stato di attuazione del programma, dei piani settoriali, dei singoli progetti od opere della Regione stessa, con la indicazione dei risultati finanziari ed operativi.
I provvedimenti relativi al personale addetto agli uffici del Consiglio sono presi su richiesta dell’ufficio di presidenza del Consiglio e d’intesa col medesimo.
Fino all’elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.
referendum                                  71 - 82 TITOLO VIII - Revisione dello Statuto                         83   TITOLO I - LA REGIONE TOSCANA Art.
67 (Utilizzazione degli uffici degli enti locali) L’utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.
70 (Controllo sugli enti locali) Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell’esercizio di funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato in armonia con i principî contenuti nell’articolo 130 della Costituzione.
Il Consiglio in particolare: a) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione; b) delibera gli atti d’intervento della Regione nella programmazione nazionale; c) determina gli indirizzi della programmazione regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano urbanistico e gli altri piani regionali; d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza lo storno dei fondi da un capitolo ad un altro; autorizza l’esercizio provvisorio; e) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti; f) istituisce i tributi propri della regione; g) delibera l’assunzione di mutui e l’emissione di prestiti; h) delibera, ai sensi dell’Art.
14 (Ordine dei lavori) Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni il Presidente convoca periodicamente l’ufficio di presidenza integrata dai Presidenti dei gruppi e dai Presidenti delle Commissioni permanenti per sentirne il parere.
La legge regionale determina lo stato giuridico ed economico del personale, stabilisce procedimenti che garantiscano a tutti i cittadini condizioni di eguaglianza nell’assunzione agli uffici regionali e assicura l’esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti della Regione.
Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della Regione Toscana sono stabilite con legge regionale.
63 (La Regione e le autonomie locali) La Regione adegua i principî e i metodi della propria attività alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
L’elezione è preceduta da un dibattito su documenti politico-programmatici, presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione e comprendenti l’indicazione del candidato alla presidenza e la proposta di composizione della Giunta.
La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale, garantisce la disponibilità dei dati raccolti dagli uffici propri e da quelli degli enti ed aziende da essa dipendenti.
8 (Ufficio di Presidenza) L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da quattro Segretari, due dei quali con funzioni di questore.
41, secondo comma, nell’ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la Giunta, il Consiglio è convocato entro trenta giorni per l’integrazione della Giunta che avviene con le modalità previste dall’Art.
62 (Il personale regionale) Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è assegnato ad un ruolo organico unico approvato con legge regionale.
21, gli schemi del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico e degli altri piani regionali; c) cura l’attuazione del programma e dei piani della Regione; d) delibera lo storno di fondi da un articolo all’altro dello stesso capitolo del bilancio, dandone comunicazione immediata al Consiglio; e) amministra il patrimonio e il demanio della Regione; f) coordina l’attività degli uffici degli enti e delle aziende regionali; g) delibera i contratti della Regione nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale; h) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio; i) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale; l) delibera sui progetti di lavori uniformandosi ai piani generali concernenti l’esecuzione delle opere pubbliche; m) adotta i provvedimenti relativi al personale; n) decide i ricorsi amministrativi.
Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità dell’uomo, sostiene il libero svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e i termini per l’esame delle proposte in Commissione e può prevedere procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti dal Consiglio.
45 (Organizzazione interna della Giunta) Le attività conseguenti alle competenze della Giunta sono svolte collegialmente.

9 (Autonomia del Consiglio) Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale e, nell’ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, anche autonomia contabile.
Per le attività rivolte allo sviluppo economico-sociale e culturale o per l’erogazione di servizi di livello regionale, che per loro speciale natura e dimensione non possono essere delegate agli enti di cui al primo comma, la Regione, sentiti tali enti e le organizzazioni sociali interessate, può promuovere la costituzione di enti o aziende a carattere consortile fra gli enti locali, istituire enti o aziende regionali; promuovere la costituzione di società di diritto privato nelle quali sia assicurata la prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali o assumervi partecipazioni.
79 (Limiti al referendum) Non possono essere abrogati mediante referendum il programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti il bilancio e i tributi.
23 (Iniziativa) L’iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta.



valutazione:
contenuti: concorsi in toscana




TEXT CACHED
Vicenzalavoro: concorsi pubblici 30% concorsi risorse in rete da cui trarre informazioni sui concorsi pubblici, a livello locale e nazionale.
Ricerca:  concorsi pubblici (Frase esatta) Data:  26/02/01 Trovati:  17 documenti su Il Web in italiano Ordina per:  Punteggio.
WIT - Servizi concorsi pubblici 75% Concorsi pubblici Tutto quello che necessario sapere sul concorso pubblico; come prepararsi alle prove del concorso; prove selettive dei concorsi.
Lavorare negli enti pubblici e concorsi pubblici 75% Lavorare nel settore pubblico e concorsi pubblici in Italia.
Pagina dei concorsi 11% La Pagina dei Concorsi Abbiamo voluto creare, nello spirito di promozione che anima il nostro lavoro, una pagina in cui far confluire le notizie relative a concorsi, per lo più a carattere pubblico, che possibile trovare navigando in Internet.
30% Cercate informazioni su tutti i concorsi pubblici? Eccole.
- Concorsi pubblici 46% CONCORSI REGIONALI mail indietro Concorsi pubblicati sul B.
HOME TROVARE LAVORO GUIDA AZIENDE INFO LAVORO CERCA torna all`indice delle informazioni sul lavoro enti locali Comune di Vicenza www.
SuperEVA - Ecco Fatto: Concorsi pubblici, croce e delizia! 76% coordinate: [ Home Ecco Fatto Help Mia.
214 posti disponibili Concorsi pubblici Job On Line Poll La New Economy sta producendo soprattutto: Per la pubblicità su Job On Line la concessionaria.
Concorsi Pubblici 81% Concorsi e bandi pubblici dello stato e enti locali, università, Europa e sanità.
Concorsi pubblici CONCORSI PUBBLICI [Altre opportunità] [Comuni e province] [Sanità] [Informa Lavoro a Messina] Aggiornato al 27 Settembre 2000 SANITA' Abbiategrasso (Mi) - Casa di riposo - 2 esecutori dei servizi socio-assistenziali, 3 infermieri professionali.
, incarichi a tempo determinato , assunzioni a tempo determinato , avvisi relativi a concorsi avvenuti e graduatorie pubblicate sul B.
Portalificio/lavoro/concorsi pubblici 43% Segnala un sito Redazione Lavoro Concorsi pubblici Bandi di concorso on line, rassegna dei concorsi in in tutta Italia.
Comune di Prato / Lavoro / Concorsi: bandi dell'area geografica Toscana e selezione di bandi nazionali 66% Comune di Prato: home page dei concorsi banditi in Toscana e selezione / sintesi dei bandi di concorso nazionali.
Concorsi pubblici in Linea 63% CONCORSI IN LINEA Servizio realizzato in collaborazione tra Comuni d'Italia e Maggioli Editore Servizio all'Ente locale Comuni d'Italia in collaborazione con la Maggioli Editore ha attivato un nuovo servizio per gli Enti locali: la pubblicazione gratuita.
Distribuzione Stampa Europea - CONCORSI pubblici privati 59% Edizione attualmente in edicola Numero 3/97 dal 17/2/97 al 4/3/97 Edizioni arretrate Numero 2/97 dal 29/1/97 al 12/2/97 Numero 15/96 dal 6/11/96 al 21/11/96 Indice.
67% CONCORSI PUBBLICI [Altre opportunità] [Comuni e province] [Sanità] [Informa Lavoro a Messina] Aggiornato al 27 Settembre 2000 SANITA' Abbiategrasso (Mi) - Casa di riposo - 2 esecutori dei servizi socio-assistenziali, 3 infermieri professionali.

Trova concorsi pubblici tra i risultati



valutazione:
contenuti: concorsi in toscana




 
sport e società
is a BLUE CONSULTANTS Project
SUBMIT YOUR SITE



Powered by Blue Consultants Web Communications